La certificazione medica: si può essere idonei ai CPR?
di ENRICO IENGO ♦
Qualche giorno fa è balzata agli onori della cronaca l’inchiesta della Procura di Ravenna relativa all’accusa di certificati falsi redatti da medici, allo scopo di evitare il CPR a cittadini stranieri irregolari, inchiesta nella quale viene anche contestato il reato di associazione a delinquere.
In attesa che la Magistratura, come si suol dire, faccia il suo lavoro, su questa vicenda vanno fatte alcune riflessioni che necessariamente partono dalla difesa dei diritti fondamentali e inalienabili che spettano a tutti gli individui per la loro stessa esistenza.
Innanzitutto occorre porci una domanda: che cosa deve valutare esattamente un medico quando certifica che una persona è idonea o meno ad essere trattenuta in un CPR?
I centri di permanenza per i rimpatri (CPR) sono strutture di detenzione amministrativa al cui interno sono trattenute persone migranti in situazione di irregolarità rispetto alle norme concernenti l’ingresso e il soggiorno all’interno di uno Stato europeo.
Il trattenimento, limitativo della libertà personale, è legittimato solo nei casi previsti dalla legge e a seguito di convalida da parte di un giudice, ma agli effetti pratici sono luoghi che possono considerarsi ai margini dello Stato di diritto. Spazi chiusi, spesso invisibili, in cui la sospensione dei diritti fondamentali non è un’eccezione ma la regola.
Secondo Emergency nei centri il diritto alla salute è formalmente riconosciuto, ma nella pratica gravemente compromesso. La detenzione amministrativa è associata ad un progressivo deterioramento psico-fisico delle persone trattenute: numerosi sono i casi di disturbo d’ansia, depressione, tentativi riusciti o meno di suicidio, traumi, così come l’uso improprio degli psicofarmaci. L’assistenza sanitaria è spesso affidata a soggetti privati, con carenze nel coordinamento con i servizi territoriali e ritardi significativi nell’accesso alle cure.
Le condizioni materiali di vita all’interno del CPR sono spesso caratterizzate da sovraffollamento, in situazioni degradanti e isolanti, senza possibilità di compiere alcuna attività e con una forte limitazione dell’autonomia personale. Le visite nei centri hanno inoltre evidenziato gravi difficoltà nell’accesso alla tutela legale e una organizzazione improntata ad una logica di contenimento e controllo, piuttosto che di tutela delle persone.
Rispetto a questo contesto è sufficiente accertare l’esistenza di una malattia e poi declinarla nella certificazione di compatibilità o meno con il regime di trattenimento nei CPR ?
L’idoneità non può essere separata da una valutazione di compatibilità e ciò significa correlare le condizioni psicofisiche della persona (perché trattasi di persona!), con il luogo nel quale verrà trattenuta, luogo che dovrà assicurare un’assistenza degna di questo nome, fornendo risposte in termini terapeutici, preventivi e come capacità di gestire situazioni nuove o latenti in improvviso aggravamento.
E’ evidente che non spetta ai medici la funzione di assecondare le politiche migratorie del governo in carica, ma il medico deve certificare, in scienza e coscienza, se quel cittadino irregolare può essere trattenuto o meno nei CPR, nel senso di stabilire se quel trattenimento sia compatibile o meno con le sue condizioni di salute.
A questo punto è inevitabile porci un’altra domanda: si può fare una valutazione della compatibilità del soggetto senza tener conto della realtà dei CPR in Italia?
Il Comitato Europeo per la Prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa, dopo una visita ai CPR di Milano, Gradisca, Potenza e Roma, ha segnalato diverse criticità: condizioni igienico-sanitarie pessime, maltrattamenti, uso eccessivo della forza, carenze nel monitoraggio degli interventi e nella registrazione delle lesioni e, nel centro di Potenza, somministrazione di psicofarmaci non prescritti dai medici.
Al di là di qualsiasi giudizio personale sulla realtà dei CPR, che rimangono luoghi di detenzione amministrativa, i medici rivendicano il dovere di tener conto, nella valutazione medica, del contesto in cui si troverà a vivere per un certo periodo di tempo quell’individuo con la sua specificità: in altre parole il problema ambientale non può essere neutro.
Del resto questo è il modus operandi del medico: se un paziente mostra sintomi di depressione, lo psichiatra non svolge forse una indagine sul contesto familiare, sul luogo di lavoro, ovunque si possano sviluppare dinamiche relazionali conflittuali, per escludere un disturbo di adattamento?
La presenza di conflitti intrapsichici più o meno latenti ci spingono ad attualizzare meccanismi di difesa che possono essere o non essere efficaci; la maggiore o minore vulnerabilità dell’individuo può slatentizzare, in determinate condizioni ambientali, una patologia psichiatrica fino ad allora controllata in un fragile equilibrio.
Si può allora non tener conto di fattori ambientali quali la privazione di libertà o un’assistenza sanitaria inadeguata?
Cosmo De Matteis, dell’Associazione medici Volontari (ASMEV) ribadisce, come impone il codice deontologico, che “i medici hanno il dovere etico e giuridico di agire in scienza e coscienza, con l’unico obiettivo della tutela della vita e della salute”.
Questo concetto che per i medici equivale ad un assioma, evidentemente non risolve le difficoltà connesse con l’atto certificatorio del medico nel momento in cui attesta la idoneità.
E’ il concetto di incompatibilità il punto chiave: attraverso la visita il medico deve accertare che non ci siano patologie croniche, comprese quelle psichiatriche, incompatibili con la realtà del CPR e deve decidere in piena libertà, senza pressioni esterne, consapevole che se certifica una patologia inesistente non siamo più nella discrezionalità clinica e in quel caso quindi spetta alla Magistratura intervenire per l’accertamento delle responsabilità.
Detto ciò, non c’è dubbio che una valutazione di incompatibilità con il regime di CPR appartiene all’esercizio della professione e qualsiasi azione tendente a limitare o condizionare l’operato del medico deve essere fermamente respinta.
Anche il Presidente della FNOM (Federazione Nazionale Ordine dei Medici) ha preso posizione sulla vicenda dei medici incriminati, facendo appello alla autonomia e alla indipendenza dei medici e chiedendo inoltre che venissero approfondite le condizioni sanitarie dei CPR.
Perché questo è il passaggio fondamentale: da una parte non si può chiedere al medico di accertare l’idoneità senza permettergli di valutare le condizioni nelle quali quella persona sarà trattenuta, d’altra parte può esserci una qualche compatibilità con un luogo che non rispetta valori quali la tutela della dignità dell’essere umano?
Il filo di questo ragionamento porta inevitabilmente alla conclusione che nessun “ospite” di un CPR potrebbe risultare idoneo al trattenimento in tali strutture e quindi in conseguenza di ciò, si svuoterebbe il significato della certificazione nel momento in cui rischia di diventare esclusivamente il terminale clinico di una decisione amministrativa già presa.
E’ evidente che una questione apparentemente medica è in realtà condizionata da scelte che investono le politiche migratorie in questo Paese.
Comunque il tema, indipendentemente dagli esiti giudiziari che ovviamente hanno la loro importanza, riguarda tutti i medici chiamati ad assolvere il compito di certificare; nella decisione di stabilire la compatibilità di una persona con un luogo di trattenimento occorre che i medici conoscano quel luogo, in modo da poter valutare le possibili ricadute sulla salute, altrimenti il certificato rimane solo un modo ipocrita di tacitare le coscienze, scaricando le responsabilità sui medici.
Lo stato di diritto si smantella anche così, fingendo di applicare le leggi per tutelare i diritti fondamentali, ma in realtà svuotandole di significato o convertendole al conseguimento di finalità opposte.
ENRICO IENGO
