Il consenso cancellato: la legge Bongiorno e l’arretramento culturale
di VALENTINA DI GENNARO ♦
Quando una parola scompare da una legge, non è mai un incidente. È una scelta. E dice molto più di quanto sembri. La legge Bongiorno viene raccontata nel dibattito pubblico come un rafforzamento della tutela contro la violenza sessuale. Ma a leggerla con attenzione e soprattutto a osservare ciò che è stato tolto lungo il percorso, emerge un quadro diverso, più opaco, più fragile. Non siamo davanti a un avanzamento, bensì a una ritirata. Una ritirata culturale prima ancora che giuridica.
Al centro della proposta iniziale c’era una parola tanto semplice quanto dirompente: consenso.
Una parola che non serve solo a descrivere un atto, ma a ridefinire le relazioni. Perché il consenso non è un dettaglio tecnico: è una grammatica del vivere insieme. È la possibilità concreta di dire sì e di poter dire no senza che quel “no” debba trasformarsi in una prova di coraggio, di resistenza fisica, di eroismo postumo.
Quella parola, però, è sparita. E non è sparita per distrazione.
Il consenso è una parola scomoda perché sposta il baricentro della responsabilità. Non chiede alle donne di dimostrare la violenza subita, ma agli uomini di interrogarsi sul proprio comportamento.
Non invita a misurare lividi o a ricostruire colluttazioni, ma a riconoscere una volontà. Non si accontenta dell’assenza di coercizione manifesta: pretende presenza, ascolto, chiarezza. Introdurre il consenso in una legge significa cambiare paradigma. Vuol dire dire apertamente che la libertà sessuale non coincide con l’impulsività, che il desiderio non è un diritto acquisito, che il corpo dell’altro non è uno spazio neutro. È per questo che il consenso viene spesso percepito come un’invasione: obbliga a una rieducazione emotiva, linguistica, simbolica.
Senza il consenso come criterio centrale, la legge torna a fare ciò che ha sempre fatto. Scarica il peso della prova su chi denuncia. Tornano le domande implicite — e spesso esplicite — sulla condotta della vittima.
Torna l’analisi del comportamento, del corpo, del prima e del dopo. Torna la diffidenza strutturale verso la parola delle donne, che deve essere corroborata, verificata, quasi sempre messa in discussione. È una pedagogia del sospetto che attraversa tribunali, media e immaginario collettivo.
La riforma proposta dalla senatrice Bongiorno, pur presentandosi come una tutela più efficace, mantiene in realtà una visione arcaica della violenza: quella che esiste solo se è eclatante, rumorosa, visibilmente riconoscibile. Come se tutto ciò che avviene nella zona grigia, come il blocco, la paura, la paralisi, fosse meno reale, meno degno di essere nominato.
È soprattutto una legge che non educa. C’è un’assenza che pesa quanto quella del consenso: l’assenza dell’educazione. Educare al consenso significa entrare nei luoghi della formazione, parlare di relazioni, di potere, di desiderio, di limiti. Significa riconoscere che la violenza non è un incidente isolato, ma il prodotto di una cultura che tollera l’ambiguità e normalizza la sopraffazione.
Ma l’educazione spaventa. Perché mette in discussione modelli, ruoli, privilegi. Perché chiede un cambiamento che non si esaurisce in un articolo di legge.
Una legge che elimina il consenso non protegge: normalizza. Normalizza il silenzio. Normalizza l’immobilità. Normalizza l’idea che, finché non c’è una resistenza visibile, allora tutto sia lecito.
Le leggi parlano sempre del tempo in cui viviamo. E questa legge dice che non siamo ancora pronti a una vera democrazia dei corpi. Che continuiamo a chiedere alle donne di essere forti, invece di chiedere agli uomini di essere responsabili. Finché il consenso non tornerà al centro come parola, come pratica, come educazione civica e sentimentale, questa non sarà una legge giusta.
Sarà solo l’ennesima occasione mancata, scritta sulla pelle di chi, da troppo tempo, è costretto a spiegare perché non ha urlato abbastanza forte.
VALENTINA DI GENNARO
-
Illustrazione di Elisa Talentino

Il consenso riferito all’evento che Valentina discute ha una caratteristica essenziale che lo differenzia dal consenso in un atto giuridico. La sua essenza è la “dinamicità”. Non esiste un consenso puntuale, una firma che se data, vale irreversibilmente. Il consenso sessuale è dato nel continuo e, dunque, si revoca in ogni istante. A questa sostanza del consenso si aggregano una moltidudine di accidenti: il silenzio potrebbe non essere segno di consenso; un eventuale timore reverenziale fra donna e uomo potrebbe caratterizzare un silente non-consenso; lo stato di ebbrezza o qualsiasi altra alterazione momentanea può impedire l’espressione del consenso.
Come si vede il consenso non è facile rivelarlo perchè, come si è detto, non è un evento puntuale. Soltanto esaminando la vicenda nel suo complesso si può rilevare se la scelta è libera o se vi sia stata forzatura oltre la volontà o “senza quel necessario “appetitus” che dovrebbe contaminare gli attori.
Subire ed offrire il proprio corpo all’altrui volontà non dare consenso. Come può la legge stabilre tutta la casistica? Con la parola “esistenza del consenso” la Legge rimanda all’accertamento della vicenda, alla sua dinamica fattuale.
E’, comunque, una questione non facile da accertare. L’educazione è un punto fondamentale per far comprendere questa delicata fattispecie. L’asimmetria di personalità e di vigore fisico nella maggior parte dei casi conduce ad una sorta di passività da parte del partner debole, ma la passività non può essere spacciata per consenso. D’altra parte si possono avere casi nei quali si dichiara l’inesistenza di consenso per porre in difficoltà l’altro partner.
Comunque siamo di fronte a atto di violenza e come tale, vista la casistica attuale, da condannare con estrema forza.
"Mi piace""Mi piace"
manca una riga essenziale: Se la legge non accenna al termine consenso tuto ciò che si è detto sulle condizione del consenso vanno all’aria, come dice Valentina.
"Mi piace""Mi piace"