L’odio si combatte con le leggi?

di SIMONETTA BISI ♦

 

Non esistono le razze, il cervello degli uomini è lo stesso.

Esistono i razzisti.

Bisogna vincerli con le armi della sapienza.

Rita Levi-Montalcini.

Titolo

Negli Stati Uniti si è aperto un dibattito acceso dopo la terribile sparatoria avvenuta nell’area di Atlanta. Come si ricorderà, un uomo ha fatto irruzione nelle terme di una località turistica sparando a raffica. Ha ucciso otto persone, tra cui sei donne di origine asiatica. Non si è trattato di un caso isolato: dall’inizio della pandemia si è verificata una crescente ondata di violenza anti-asiatica, uno degli ultimi casi quello di pochi giorni fa a NY dove un afro-americano si è scagliato contro una anziana donna di origine asiatica ferendola gravemente.

Ma perché questo proliferare di violenze contro gli asiatici? Se a noi sembra uno strano fenomeno è perché – fortunatamente – non abbiamo avuto un presidente come Trump, che ha fomentato la crisi e la frustrazione di molti imputando al “virus cinese” la causa della pandemia.

La protesta pubblica contro questi attacchi razzisti ha fatto sentire la sua voce, e allo sdegno per questa ennesima manifestazione di odio razziale è seguita la richiesta di una soluzione particolare, come quella avanzata dallo stesso presidente Biden: più leggi sui crimini d’odio. E ha avanzato la proposta al Congresso per l’approvazione.

È stato quindi formulato il COVID-19 Hate Crimes Act, il cui scopo è illustrato dalle parole della congressista Meng: “I crimini e gli incidenti di odio anti-asiatici in corso, specialmente contro i nostri anziani americani asiatici, sono assolutamente orribili. Sono onorato di presentare il COVID-19 Hate Crimes Act con il Senatore Hirono per affrontare questo disgustoso modello di odio. Prima che questa pandemia iniziasse, ho esortato tutti, compresi i funzionari eletti, a non incolpare gli asiatici americani per il virus. Le mie parole non furono ascoltate. L’ex presidente e i suoi sostenitori repubblicani al Congresso hanno trafficato con termini razzisti e bigotti per descrivere COVID-19. In tal modo, il loro linguaggio ha alimentato le paure delle persone e creato un’atmosfera di intolleranza e violenza, che persiste anche oggi. Dall’inizio della pandemia sono stati segnalati quasi 3.000 incidenti di attacchi fisici, verbali e online contro gli asiatici americani. ….  Dobbiamo combattere questi crimini d’odio legati al COVID-19; rendere più facile per le vittime denunciare i crimini commessi contro di loro; ed espandere le campagne di educazione pubblica per affrontare i crimini d’odio e gli incidenti COVID-19. Questo deve finire ed è per questo che stiamo lavorando per garantire che il nostro sistema giudiziario abbia le persone e le risorse per rendere conto e mitigare efficacemente i crimini d’odio anti-asiatici. Non vedo l’ora che questo disegno di legge diventi legge “.

Anche noi italiani abbiamo più volte dovuto fare ricorso alle leggi per combattere episodi ricorrenti di manifestazioni di odio nei confronti di alcune categorie di persone, oggetto di discriminazione per il colore della pelle, l’origine, il sesso, leggi non sempre ottenute con la rapidità e la concordia necessaria.

Basti pensare alle resistenze in atto sulla cosiddetta Legge Zan contro l’omofobia (gay, lesbiche queer e altro) nonostante tanti episodi di cronaca, chiara espressione di intolleranza e di istigazione alla discriminazione e alla violenza. Eppure, dovrebbe essere considerata prioritaria per tutti la necessità di offrire una tutela rafforzata anche in questi casi di omofobia, così come già previsto nella legge Mancino per reati la cui motivazione si fonda sul razzismo o su motivazioni religiose.

Il che solleva la domanda: qual è lo scopo di più leggi sui crimini d’odio? E sono davvero il modo migliore per proteggere le vittime del fanatismo violento? 

1 DOPO fanatismo violento

Ma cos’è esattamente un crimine d’odio?

Agli occhi della legge, i crimini d’odio sono una categoria abbastanza nuova di condotta criminale: sono quelli che hanno reso un crimine l’uso o la minaccia di usare la forza sulla base di razza, religione, sesso o nazionalità. Negli Usa il Congresso aveva approvato già nel 2009 un disegno di legge che ampliava la definizione di crimini ispirati dall’odio aggiungendo nuove protezioni contro i reati basati sulla disabilità, l’orientamento sessuale e l’identità di genere.

Anche in Italia abbiamo leggi che puniscono i “crimini d’odio”, come è ben spiegato nel libro: Quando l’odio diventa reato. Caratteristiche e normativa di contrasto degli hate crimes di Stefano Chirico, Lucia Gori e Ilaria Esposito (2020), di cui riporto alcuni stralci. “L’apologia del nazismo e i continui attacchi antisemiti, i cori razziali nelle curve degli stadi, il pericolo della violenza di matrice suprematista, l’orribile contatore dei femminicidi, gli atti di bullismo contro disabili, le vigliacche discriminazioni contro le comunità gay. Notizie che leggiamo tutti i giorni: crimini legati dal filo rosso dell’odio contro chi è diverso per razza, religione, genere, orientamento sessuale. A testimonianza di quanto spesso il concetto sia divisivo, non esiste una definizione giuridica dei crimini d’odio, pur trattandosi di reati fortemente connotati dal pregiudizio per una caratteristica della vittima che attiene a un aspetto profondo della sua identità e di quella del gruppo cui appartiene.”.

2 DOPO cui appartiene

la Repubblica, 12 novembre 2020.

In Italia non esiste una definizione giuridica di crimine d’odio. Viene in genere utilizzata quella elaborata dall’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti Umani (Odihr) dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in base alla quale il crimine d’odio è un reato, commesso contro un individuo e/o beni ad esso associati, motivato da un pregiudizio che l’autore nutre nei confronti della vittima, in ragione di una “caratteristica protetta” di quest’ultima. Il crimine d’odio, quindi, si caratterizza per la presenza di due elementi: un fatto previsto dalla legge penale come reato (cosiddetto reato base) e la motivazione di pregiudizio in ragione della quale l’aggressore sceglie il proprio “bersaglio”. Questo è il motivo per cui i crimini d’odio vengono anche definiti target crimes o message crimes, per evidenziare che si tratta di reati con uno specifico bersaglio, attraverso i quali l’autore intende lanciare un messaggio di non accettazione di quella persona e della relativa comunità di appartenenza.

In Italia l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad) opera con successo dal 2010 per ottimizzare l’azione delle forze di polizia nella prevenzione e nel contrasto dei reati di matrice discriminatori. Nel 2018 sono stati denunciati quasi mille casi con matrice discriminatoria.

Una società che accetta come “battute”, come scherzi goliardici, frasi e comportamenti su alcune “differenze” di soggetti o minoranze, una società che difende o tollera chi pronuncia epiteti anche nell’intercalare quotidiano (come spesso avviene, ed è inutile qui fare esempi) non percependoli come offensivi invece di contrastarli, rischia una escalation. Da atteggiamenti o comportamenti basati sul pregiudizio si può passare ad atti di discriminazione (nell’accesso a pubblici servizi, al lavoro, ecc.), fino a giungere a veri e propri reati: vandalismi, profanazioni di luoghi sacri, minacce, aggressioni. Questo cammino è rappresentato nella cosiddetta Piramide dell’odio, stilata dall’Anti-defamation league (Adl) (https://www.adl.org).

3 DOPO adl org

Non tutti sono però dell’idea che servano leggi ad hoc per contrastare i reati mossi dall’odio.

Ho seguito un interessante dibattitto sulla rivista USA The Argument dove vari esperti analizzano  i pro e i contro di leggi aggravanti in casi simili.

La logica giuridica

I fautori delle leggi sui crimini ispirati dall’odio spesso sostengono che i crimini infliggono più danni quando sono motivati ​​da pregiudizi. Ciò potrebbe essere vero per la vittima, che può subire ” danni emotivi”, e per altri che, simili alla vittima, potrebbero sentirsi “isolati, vulnerabili e non protetti dalla legge”. Ne sono esempio le aggressioni ai gay, che ovviamente fanno sentire un rischio manifestare le proprie tendenze sessuali.

La giustificazione della necessità di una legge speciale sta proprio nell’idea che il pregiudizio conferisce una maggiore colpevolezza morale. Merita quindi un maggiore onere di colpa. Si può dire che una persona che uccide per sadico piacere oppure per misoginia o odio razziale, meriti una condanna più dura di un genitore che uccide per rappresaglia l’assassino di suo figlio.

La logica pragmatica

Se i crimini d’odio vengono perseguiti, sarà possibile prevenire altri crimini d’odio.  Qui il riferimento è alla capacità del sistema penale di perseguire non solo i reati violenti ma anche l’intento di odio che c’è dietro. 

La logica politica

Le leggi sui crimini d’odio hanno un importante significato simbolico. Mandano un messaggio a due gruppi: all’autore del reato, informandolo che la nostra comunità non tollererà la sua intolleranza. E, allo stesso tempo, alle potenziali vittime, per fare capire loro che sono tutelate nella nostra comunità.

4 DOPO nostra comunità

Ma non tutti pensano che le leggi sui crimini d’odio siano una soluzione.

Ci si riferisce per esempio alla libertà di parola, che verrebbe violata se si punisse una persona per le idee o i valori che esprime. Non è facile definire un “discorso d’odio” in quanto vanno bilanciati i principi che nel nostro sistema giuridico riguardano gli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili) e il 3 (pari dignità e uguaglianza davanti alla legge). con il principio di libera manifestazione del pensiero, ex art. 21 della Costituzione. Su cosa si intenda per Hate Speech si è espresso il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa con una Raccomandazione ad hoc (n.20/1997).

Più chiara è l’obiezione che si riferisce alla difficoltà dell’azione penale, cui spetta dimostrare che un determinato crimine è stato motivato dall’odio.

Un’altra critica evidenzia quanto sia fallace l’idea che pene rafforzate siano veramente in grado di essere un deterrente per crimini scaturiti da sentimenti di sopraffazione e di volontà distruttiva.

Un’altra interessante considerazione ritiene il sistema di giustizia penale un’arma spuntata contro il fanatismo. I problemi sociali non possono essere risolti con più tempo in prigione. Più tempo in prigione o l’applicazione più severa delle leggi sui crimini ispirati dall’odio potrebbero persino peggiorare i problemi che intendono risolvere.

Una sintesi la offre Steven Freeman, il vice presidente per i diritti civili dell’Anti-Defamation League – un’organizzazione che ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta ai crimini d’odio -, intervistato sulla rivista The Argument. Egli afferma che le leggi sui crimini d’odio sono intese come uno strumento per perseguire l’odio, non un baluardo contro l’odio stesso. Aggiungendo ulteriori sanzioni ai crimini se sono stati commessi a causa delle caratteristiche personali o della comunità di appartenenza della vittima, si chiarisce l’idea che questa tipologia di reati non può e non sarà tollerata. Ma le leggi sui crimini d’odio non impediscono necessariamente i crimini d’odio. Sono necessarie pratiche e strategie di giustizia per mitigare l’odio prima che i crimini abbiano luogo. 

E su queste pratiche e strategie uno Stato democratico deve lavorare. Sarebbe un eccellente segnale per la salute della nostra democrazia se la legge Zan (contro l’omofobia) fosse firmata da tutti i parlamentari, mettendo da parte pregiudizi obsoleti o calcoli di convenienza

Se il razzismo, l’antisemitismo e altre forme di fanatismo vengono apprese, vuol dire che possono anche essere disimparate.

SIMONETTA BISI